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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente lettera g) bis:
g) bis un esperto delle medicine complementari designato dalla direzione generale “diritto alla salute e politiche di solidarietà”, sentiti i centri di riferimento regionali.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 è abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 89 della l.r. 40/2005 le parole “
o dalla data indicata al comma 4
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.