Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005
Art. 8
- Integrazione all'articolo 81 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 81 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
5. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti della commissione, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l’importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.