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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 6
- Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005
1. L' articolo 59 della l.r. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi indicati al comma 1 presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo, gli incarichi indicati al comma 2 presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.