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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 le parole “
la Regione
” sono sostituite dalle parole “
la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l’importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.