Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 13 le parole “
La Regione
” sono sostituite dalle parole “
La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime nel termine trenta giorni dalla richiesta,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.