Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in euro 115.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e sono imputati per euro 75.000,00 alla U.P.B. n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) e per euro 40.000,00 alla UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2006 e 2007.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007:
Anno 2006
in diminuzione
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;
in aumento
UPB n. 265 (Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00;
Anno 2007
in diminuzione
UPB n. 243 (Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti) per euro 40.000,00;
in aumento
(Servizi territoriali - spese correnti) per euro 40.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.