Menù di navigazione
Art. 1
- Oggetto della legge e finalità
1. La presente legge disciplina:
a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
b) il rilascio delle licenze di pesca;
c) l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione. (89)

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:
a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;
b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;
c) si avvalgono della concertazione con (68)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 97.

le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.