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Capo IV
- Vigilanza e sanzioni
Art. 20
- Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli, (62)

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 18.

alla Regione stessa (85)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 108.

salvo quanto previsto al comma 1 bis. (33)

Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.

1 bis. La vigilanza sull’applicazione della sezione II del capo III e del capo III bis (100)

Parole inserite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 9.

della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni. (34)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.
Art. 21
1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
2. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all’articolo 17 bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
4. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17 quater e 17 quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 17 septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
6. L’acquacoltore che viola quanto prescritto all’articolo 17 septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
7. L’acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all’articolo 17 octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 17 novies (88)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 49.

è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8 bis. Chiunque esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00. (101)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10.

9. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 bis, 17 quater e 17 quinquies è la Regione. (86)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 109.

10. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis, è il comune. (102)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10.

11. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 22
- Confisca
Art. 23
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;
b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7; (36)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 31.

c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;
e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici;
f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.