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Capo II
- Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura
Art. 6
- Azioni
Art. 7
-Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura(8)

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 6.

1. La Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), persegue le finalità di cui all’articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l’attuazione delle stesse. (69)

Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura. (91)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 bis (92)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.
Art. 8
- Beneficiari degli interventi
Art. 9
1. E’ istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015;
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura. (93)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

3. La commissione consultiva è composta da:
a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;
b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale; (70)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 101.

c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI; (71)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 101.

d) un componente in rappresentanza dell’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale);
e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;
f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10; (94)

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

g) un componente in rappresentanza dell’ARPAT;
h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
6. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno. (93)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

Art. 10
- Distretto di pesca e di acquacoltura
1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.
3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate. (73)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 102.

4. La Giunta regionale determina:
a) i criteri di organizzazione del distretto;
b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;
c) la procedura per il riconoscimento del distretto.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento.
Art. 11
- Attività del distretto
1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 10 , svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;
b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;
c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;
d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;
f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. (74)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 103.

2. La competente struttura della regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi (12)

Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 10.

proposti (75)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 103.

volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.