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Sezione I
- Disciplina delle attività di pescaturismo(20)

Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 16.

Art. 17
1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo.(53)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca ricreativa (54)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere.
c bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra. (55)

Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

Art. 17 bis
1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale (83)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 106.

, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) il possesso dell'autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio, rilasciata dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;
c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;
d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall’equipaggio.
Art. 17 ter
- Rapporto di principalità
Art. 17 quater
- Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo(24)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 20.

1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con:
a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.
2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa.(56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l’attività di pescaturismo, con l’utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:
a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l’inizio e la fine della cala;
b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l’imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell’imbarcazione. L’uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;
c) può essere effettuata la pesca ricreativa (56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell’inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.
4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo. (57)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell’equipaggio è stabilita nell’autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E’ autorizzato l’imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.
6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.
Art. 17 quinquies
- Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra(25)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 21.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.
3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l’utilizzo di strutture fisse.
Sezione I
- Disciplina delle attività di pescaturismo(20)

Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 16.

Art. 17
1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo.(53)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca ricreativa (54)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere.
c bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra. (55)

Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

Art. 17 bis
1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale (83)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 106.

, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) il possesso dell'autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio, rilasciata dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;
c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;
d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall’equipaggio.
Art. 17 ter
- Rapporto di principalità
Art. 17 quater
- Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo(24)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 20.

1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con:
a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.
2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa.(56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l’attività di pescaturismo, con l’utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:
a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l’inizio e la fine della cala;
b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l’imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell’imbarcazione. L’uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;
c) può essere effettuata la pesca ricreativa (56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell’inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.
4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo. (57)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell’equipaggio è stabilita nell’autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E’ autorizzato l’imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.
6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.
Art. 17 quinquies
- Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra(25)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 21.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.
3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l’utilizzo di strutture fisse.
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Sezione II
Art. 17 sexies
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso.
Art. 17 septies
1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l’attività di ittiturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:
a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;
b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. L’acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell’articolo 17 octies.
3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale (84)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 107.

le SCIA ricevute.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.
Art. 17 octies
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio dell'attività di acquacoltura (58)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

è prevalente rispetto a quello dedicato all’esercizio dell’attività di ittiturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17 septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo. (59)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

Art. 17 novies
1. L’attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore ittico.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell’imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall’imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca. (60)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

3 bis. L’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate. (61)

Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

4. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall’imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l’uso della cucina dell’abitazione.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l’utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.
Art. 18
- Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro
Art. 19
- Pesca a fini scientifici
Sezione II
Art. 17 sexies
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso.
Art. 17 septies
1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l’attività di ittiturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:
a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;
b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. L’acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell’articolo 17 octies.
3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale (84)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 107.

le SCIA ricevute.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.
Art. 17 octies
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio dell'attività di acquacoltura (58)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

è prevalente rispetto a quello dedicato all’esercizio dell’attività di ittiturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17 septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo. (59)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

Art. 17 novies
1. L’attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore ittico.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell’imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall’imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca. (60)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

3 bis. L’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate. (61)

Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

4. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall’imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l’uso della cucina dell’abitazione.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l’utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.
Art. 18
- Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro
Art. 19
- Pesca a fini scientifici
1.
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4.
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3 bis.
capo III bis
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare (96)

Capo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 5.

Art. 19 bis
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare (97)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 6.

1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
Art. 19 ter
Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura (98)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 7.

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.
Art. 19 quater
1. La presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis.
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8 bis.
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11.
1 bis.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.