Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005
Art. 4
- Compensi professionali
1. L’Avvocato generale (5) individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.
Note del Redattore: