Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005
Art. 7
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.