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Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005

Art. 6
- Norma transitoria
1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga all' articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994 , i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell' articolo 28 , comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all' articolo 28 , comma 3, lettere c) o d).
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell' articolo 28 , comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all' articolo 28 , comma 3, lettera d).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.