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Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005

Art. 5
1. La lettera aa) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.