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Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005

Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.