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Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005

Art. 2
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.