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Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 3 agosto 2005

Art. 1
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”) è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi
1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato perla forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28,comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.