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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 20
- Strutture residenziali e semiresidenziali
1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
a) alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). (99)

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1.

1 bis. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera b). (100)

Comma inserito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1.

2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le modalità indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di garantire la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.
3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.(42)

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

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Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.