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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Capo II
- Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
Art. 33
- Ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali (55)

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 6.

1. Le zone-distretto, di cui all' articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005 , costituiscono gli ambiti territoriali per l’integrazione socio sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale.
Art. 34
1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell’ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco. (80)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 58.

2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, che rappresentino, con riferimento ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni della zona-distretto.
3. La conferenza elegge, con la maggioranza prevista per le deliberazioni, il proprio presidente tra i sindaci che la compongono. Il regolamento di funzionamento stabilisce la durata della carica di presidente, alla scadenza della quale il presidente cessa a tutti gli effetti.
3 bis. Il presidente della conferenza coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 . (75)

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 19.

4. Il presidente può nominare, tra i sindaci, quello che lo sostituisce in caso di assenza temporanea. Fino all’elezione, o all’elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato.
5. Il presidente convoca e presiede la conferenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.
6. Il sindaco può delegare un assessore del comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella conferenza. In caso di delega, le norme del presente articolo e del regolamento di funzionamento che fanno riferimento al sindaco si intendono riferite al delegato.
7. Le funzioni di segretario della conferenza sono attribuite dal presidente a un dirigente o a un funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni. Il segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della conferenza e del presidente, partecipa alle riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo istituito dal comune individuato nel regolamento di funzionamento, nonché la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni medesime ai comuni. La conferenza può stabilire che il segretario sia coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da una segreteria amministrativa, composta da personale dei comuni.
8. La partecipazione alla conferenza non comporta l’attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; i rimborsi spese sono a carico dei comuni.
9. Per le zone-distretto costituite da un unico comune le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall'organo individuato dallo statuto del comune, oppure, in assenza, dalla Giunta comunale.
9 bis. Per le zone-distretto nelle quali sono costituite le società della salute, le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall’assemblea dei soci della società della salute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 71 quater, comma 5 bis, della l.r. 40/2005 .(76)

Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 19.

Art. 35
1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l’esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di cui all’ articolo 11, svolge le attività di programmazione locale e le altre funzioni previste dalla normativa regionale, (77)

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 20.

.
2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2005 .
3. Per l’elaborazione degli atti della programmazione locale, la conferenza può avvalersi delle strutture dei comuni oppure dell’ufficio di piano di cui all'articolo 64.2, comma 5 (90)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art 55.

, della l.r. 40/2005 , nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
Art. 36
- Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute
Art. 36 bis
1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti delle zone-distretto.
2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 .
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
4. La disciplina dell’accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti rispettivamente all’esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l’ente responsabile dell’esercizio associato è l’unione di comuni, ai sensi del comma 1, all’adozione dei regolamenti provvede l’unione medesima.
5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare all’incentivazione dell’esercizio associato di cui al comma 2.
7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all’attività di programmazione locale di cui all’articolo 35, comma 1.
Art. 37
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all'articolo 64.2, comma 2, (91)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art 56.

della l.r. 40/2005 .
3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche tra il personale della stessa o degli enti consorziati.
4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l’integrazione sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
Art. 38
- Segreteria amministrativa
Art. 39
- Formazione degli operatori dei servizi sociali
1. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l' appropriatezza delle prestazioni.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:
a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;
d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento, tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed educativa, favorendo la multidisciplinarità fra i soggetti e le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi;
e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.
3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

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Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.