Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 28
- Commissione regionale per le politiche sociali
1. E' costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.
2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
3. La commissione regionale per le politiche sociali è presieduta dall'assessore regionale competente in materia sociale o suo delegato.
4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento regionale di cui all' articolo 62.
5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche sociali partecipano i componenti della Giunta regionale competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore civico regionale, i rappresentanti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e componenti della magistratura.
7. Le modalità di funzionamento della commissione regionale per le politiche sociali, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.
8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche sociali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.