Capo I
- Agenzia regionale di sanità
Art. 82
1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale,(64) Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 31.
dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari. Art. 82 bis
1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:
a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;
c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;
d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità, l'equità di accesso (190) Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.
e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato; f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.
2. L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 82 ter
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali;
b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo); c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.
Art. 82 quater
1. Sono organi dell'ARS:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 82 quinquies
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
Art. 82 sexies
1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:
b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).
4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
Art. 82 septies
Abrogato.
Art. 82 octies
2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.
6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (298) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 12.
7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (299) Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 12.
Art. 82 novies
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.
2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;
e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;
f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;
g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.
Art. 82 decies
1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.
2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.
3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell' ARS.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall' ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all' ARS, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all' ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi: a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 82 septies decies, commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. (594) Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 19.
Art. 82 decies 1
1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 82 undecies, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 82 undecies
3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.
Art. 82 undecies 1
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARS.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 82 undecies ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009 , definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1. 4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 82 duodecies
1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:
a) l'osservatorio di epidemiologia;
5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all'articolo 82 terdecies.
6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all' articolo 82 terdecies . Art. 82 terdecies
1. L'organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
Art. 82 quaterdecies
Abrogato.
Art. 82 quindecies
Abrogato.
Art. 82 sexies decies
2. L'ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì avvalersi:
a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;
b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo svolgimento di specifici progetti o per l'utilizzo di particolari professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite l'attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).
3. Per specifici progetti e ricerche l'ARS può istituire borse di studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.
4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l'ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio.
Art. 82 septies decies
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARS e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARS, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARS trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla Giunta regionale è allegato il programma di attività.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARS alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 82 octies decies
1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:
c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all' articolo 82 bis , comma 2. Art. 82 novies decies
1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:
a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le interruzioni volontarie di gravidanza;
b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata;
c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;
d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della popolazione regionale, sull'anagrafe dei residenti, sugli stili di vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;
e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;
g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie professionali;
2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale, nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d'intesa con il responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti dal
d.lgs. 196/2003 e dalla l.r. 13/2006 . 3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale.
4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.
Art. 82 vicies
Abrogato.