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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,, supplemento n. 40, del 7 marzo 2005

Capo III
- Articolazione organizzativa funzionale
Art. 63
- Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie
1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le attività delle aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso strutture funzionali.
2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:
a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;
b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;
c) Staff di direzione, articolato in staff di direzione aziendale e staff di direzione sanitaria. (486)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

3. Le strutture organizzative funzionali di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali sono:
a) per le aziende unità sanitarie locali:
1) le unità funzionali per i servizi territoriali di zona-distretto e della prevenzione costituite a livello di zona distretto (487)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

;
b) per le aziende ospedaliero-universitarie: i dipartimenti del presidio ospedaliero.
3 bis. Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative. (489)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

4. Per le strutture funzionali di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a), numero 1) (490)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

, il direttore generale nomina tra i dirigenti dell'azienda sanitaria un responsabile che svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile del budget assegnato (491)

Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

e della programmazione operativa dell'area;
b) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Per le strutture funzionali di cui al comma 3, lettera a), numero 2), la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale ai sensi degli articoli 67 e 69 bis e seguenti. (486)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 55.

Art. 64
1. La zona-distretto è l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Nell’ambito territoriale della zona-distretto l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis.
3. La zona distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.
4. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa. Non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse. (604)

Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 5.

4 bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari. (605)

Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 5.

5. La zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza.
6. La zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.
7. In base ai protocolli di cui al comma 6 potranno essere definite modalità di integrazione, formazione e scambio all’interno dei percorsi ospedalieri e territoriali del personale, anche convenzionato.
Art. 64.1
1. A ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale (550)

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 9.

tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis (551)

Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 9.

, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.
2. Presso ciascuna zona-distretto il direttore di zona provvede ad attuare le funzioni definite dall’articolo 64 e a questo scopo:
a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, in diretta relazione con gli organismi di cui all’articolo 12 bis;
b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all’articolo 58, comma 1;
c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;
d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona, di cui all'articolo 68, al fine di garantire, nell’ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;
e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza.
Art. 64.2
1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:
a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;
b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;
d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed ostetrica, un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, un coordinatore per le attività dei tecnici della prevenzione, individuati dai direttori dei rispettivi dipartimenti, sentito il responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;
e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.
2. Il direttore di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:
a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;
b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore di zona su proposta del direttore dei rispettivi dipartimenti ;
c) i coordinatori delle AFT;
d) il coordinatore sociale di cui all' articolo 37 della l.r. 41/2005 .
3. All’Ufficio di direzione è invitato il direttore del presidio ospedaliero di zona.
4. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 2 il direttore di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
5. Il direttore di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all' articolo 29 della l.r. 41/2005 .
6. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'articolo 71 quindecies.
Art. 64 bis
- Rapporto di lavoro del responsabile di zona(153)

Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

1. L’incarico di responsabile di zona può essere conferito a un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare: (495)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

:
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati; (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale. (496)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

d bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale. (552)

Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 10.

2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (497)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.
2 bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni. (498)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL. (499)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.

4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 64 ter
Abrogato.
Art. 65
- Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali - Società della salute (154)

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

Abrogato.
Art. 66
- L'organizzazione della zona-distretto
1. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto avviene attraverso le unità funzionali, che operano secondo il criterio dell'integrazione degli interventi per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno.
2. Lo statuto aziendale disciplina le procedure ed i criteri per la costituzione delle unità funzionali; le unità funzionali attivano il percorso assistenziale negli ambiti di propria competenza ed assicurano la continuità fra le diverse fasi del percorso e l'integrazione con le altre strutture organizzative coinvolte.
3. Il responsabile dell'unità funzionale svolge le seguenti funzioni:
a) negozia il budget con il responsabile di zona; (155)

Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

b) è responsabile della programmazione operativa della struttura organizzativa di propria competenza e dei risultati conseguiti (501)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 61.

;
c) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente all'unità funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. In ogni zona-distretto il responsabile di zona assicura il coordinamento(156)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

delle unità funzionali che operano nei seguenti settori di attività:
a) attività sanitarie di comunità;
b) salute mentale;
c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;
d) assistenza sociale.
4 bis. Nelle zone-distretto dove sono costituite le società della salute il coordinamento fra le unità funzionali dell’azienda unità sanitaria locale di cui al comma 4 e quelle istituite nelle società della salute è assicurato dal direttore della società della salute. (157)

Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

Art. 67
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.
2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:
a) igiene pubblica e della nutrizione;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) medicina dello sport;
e) ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto. (502)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

2 bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è quello della zona distretto. (503)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

2 ter. Le unita funzionali, di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono a valenza aziendale. (503)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

2 quater. In ogni azienda sono costituite, sulla base degli indirizzi contenuti in specifica delibera di Giunta, le unità operative professionali. (503)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

2 quinquies. Le funzioni di direttore di unità operativa possono essere disgiunte da quelle di responsabile di unità funzionale. (503)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

3. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il direttore del dipartimento negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del dipartimento della prevenzione e coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attività per quanto di propria competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;
c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;
d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell’azienda;
f) assicura l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;
g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
g bis) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione. (504)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

4. Il responsabile di unità funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 5, coadiuvando, per quanto di propria competenza, il direttore di dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni; assicura l’attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l’ambito di competenza, è responsabile dell’applicazione delle (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

normative di livello regionale, nazionale e internazionale; assicura altresì l’omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi.
5. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili delle unità funzionali e dai responsabili delle unità operative (506)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

; allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel dipartimento il direttore generale, su proposta del direttore del dipartimento, può individuare (507)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

ulteriori componenti del comitato direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali ove è presente un centro regionale specialistico di laboratorio appartenente alla struttura unica regionale dei laboratori di sanità pubblica, il direttore del centro laboratoristico fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione.
6. La Giunta regionale, attraverso la competente direzione (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

, assicura il coordinamento e l’indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l’omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l’elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e favorendo la partecipazione ed il confronto con le parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione dell’attività dei dipartimenti.
7. È istituito presso la competente direzione (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

della Giunta regionale un comitato tecnico, nominato dal direttore (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

della medesima direzione e presieduto dal responsabile della competente struttura della direzione (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

regionale. Al comitato tecnico partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali ed i responsabili dei pertinenti settori della direzione (505)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

regionale e il direttore della struttura regionale unica dei laboratori di sanità pubblica. Il comitato tecnico supporta la Giunta regionale per le attività di cui al comma 6.
8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare, ai dipartimenti viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica. (502)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

9. Il piano sanitario e sociale integrato regionale promuove la sperimentazione di modelli organizzativi sovraziendali su obiettivi specifici.
10. Le attività di carattere analitico inerenti la prevenzione collettiva sono svolte dalla struttura organizzativa denominata “laboratorio unico regionale di sanità pubblica” che si articola per sede unica o sede di azienda (508)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

.
11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di programmazione relative alle attività dei laboratori. (502)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 62.

12. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell’ARPAT e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori per lo svolgimento di attività tendenzialmente esclusive tra i vari laboratori per l’intero territorio regionale.
13. La Giunta Regionale definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte.
Art. 68
- Presidio ospedaliero di zona
1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate. (509)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

2. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le aziende unità sanitarie locali procedono, anche attraverso l’adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi: (164)

Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multi professionale superando l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, ove ancora esistente, e favorendo la condivisione delle risorse;(165)

Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti di cui all’articolo 69 bis ai quali tali unità operative appartengono; (510)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

d) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali; (510)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

e) previsione di un direttore e di apposita struttura di direzione del presidio ospedaliero di zona e delle connesse funzioni direzionali e di coordinamento operativo, denominata budget;
f) previsione a livello aziendale di un comitato direttivo dei presìdi ospedalieri, a supporto della direzione sanitaria e delle connesse funzioni di pianificazione strategica e di controllo direzionale coordinato dal direttore di rete ospedaliera, di cui all’articolo 68 bis.(512)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

3. Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al Sito esternodecreto del Presidente Sito esternodella Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
4. Il direttore del presidio ospedaliero di zona, opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di:
a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera;
b) direzione delle strutture organizzative non attribuite ad alcun dipartimento;(510)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di quantità, di qualità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, ed in riferimento all’accessibilità e alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale; (510)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio ospedaliero;
e) organizzazione e gestione delle aree organizzative di presidio di cui al comma 2, lettera b); (510)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.(509)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma 2 deve prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2, lettera e) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale. (509)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 63.

Art. 68 bis
1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.
2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:
a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;
b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;
c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;
d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;
e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.
Art. 69
- Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Ogni azienda ospedaliero-universitaria definisce con lo statuto aziendale l'organizzazione dipartimentale di cui all' Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 517/1999 .
2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un direttore; alle nomine dei responsabili di struttura e dei direttori di dipartimento il direttore generale procede secondo le disposizioni del decreto delegato e dell' Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 517/1999 .
2 bis. Per l’organizzazione delle professioni sanitarie il direttore generale procede secondo le disposizioni dell’articolo 69 bis prevedendo almeno il dipartimento delle professioni sanitarie. (514)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 65.

3. I direttori dei dipartimenti partecipano nelle forme e con le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda ospedaliero-universitaria ai processi decisionali della direzione aziendale ed hanno competenza in merito a:
a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo integrato delle stesse nonché la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;
b) la promozione dell'integrazione tra le attività complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici;
c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.
4. Le strutture organizzative professionali non attribuite ai dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario.
Art. 69 bis
- Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali (515)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 66.

1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.
2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:
a) dipartimenti di tipo ospedaliero;
b) dipartimenti territoriali;
c) dipartimento della medicina generale;
d) dipartimenti delle professioni articolati in:
1) dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
2) dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
3) dipartimento del servizio sociale.
3. Ogni azienda unità sanitaria locale definisce con lo statuto l'organizzazione dipartimentale, sulla base di specifici indirizzi adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i quali tengono conto:
a) della necessità di garantire la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari;
b) della necessità di garantire l’utilizzo condiviso e negoziato all'interno delle aree organizzative di presidio di cui all’articolo 68, comma 2, lettera b).
4. Nell'ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, è costituito, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto delegato, il comitato di dipartimento presieduto dal direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Ogni azienda unità sanitaria locale può prevedere ulteriori componenti del comitato in ragione del proprio modello organizzativo e disciplina le modalità di funzionamento attraverso un apposito regolamento.
5. Per quanto attiene il dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle AFT che al loro interno individuano una terna da proporre al direttore generale per la nomina del direttore di dipartimento.
6. Il comitato di dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica, esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. I componenti del comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.
Art. 69 ter
1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l’integrazione con i percorsi territoriali.
3. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
4. La programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.
Art. 69 quater
1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.
2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l’integrazione dei principali percorsi assistenziali, presidiando l’aggiornamento professionale degli operatori, la qualità, la sicurezza, l’efficienza e l’innovazione organizzativa nel rispetto dell’equità di accesso ai servizi nelle varie articolazioni zonali.
3. Al dipartimento di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento.
4. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, è istituito, nel rispetto delle competenze demandate alla contrattazione collettiva dalla normativa vigente, il dipartimento della medicina generale, composto dai coordinatori delle AFT.
5. Il dipartimento della medicina generale partecipa alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedale-territorio dell’azienda unità sanitaria locale.
6. Il dipartimento della medicina generale, sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di propria competenza, negozia con la stessa direzione le risorse necessarie nell’ambito dei suddetti percorsi.
7. Il responsabile di zona si raccorda con i coordinatori di AFT per la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma 6.
Art. 69 quinquies
1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:
a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.
c) il dipartimento del servizio sociale.
2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatorio e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Essi, all’interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, organizzano e gestiscono le attività e le risorse assistenziali e umane nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale.
3. Per le finalità, di cui al comma 2, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione promuovono:
a) le integrazioni e le sinergie necessarie allo sviluppo delle risorse professionali ed il loro impiego più efficiente ed appropriato;
b) la responsabilità ed autonomia professionale nei percorsi assistenziali e nel processo di presa in carico del paziente;
c) la valorizzazione delle competenze di base e specialistiche, anche attraverso la formazione permanente e la ricerca, e dei componenti le equipe assistenziali;
d) le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali nel rispetto dei diversi mandati.
4. Per le finalità di cui al comma 2, il dipartimento del servizio sociale:
a) svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico;
b) assicura la diffusione delle conoscenze e l’applicazione di standard qualitativi nella pratica professionale;
c) promuove, collabora e sostiene le attività di formazione e aggiornamento.
5. Il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
6. Il dipartimento del servizio sociale è diretto dal direttore dei servizi sociali.
Art. 70
- Dipartimenti aziendali ed interaziendali (519)

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 70.

Abrogato.
Art. 70 bis
- Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria(381)

Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 12.

1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate (755)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art.49.

attraverso apposita convenzione.
2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005 , della zona distretto e dall’azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto.
3. La responsabilità della gestione è attribuita all’azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali.
5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali funzioni.
6. Entro il 30 giugno 2015 (393)

Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36, art. 1.

le conferenze zonali dei sindaci trasmettono alla Giunta regionale le convenzioni di cui al comma 1.
7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale integrata (606)

Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 6.

. Se l’ambito territoriale della zona distretto coincide con quello dell’unione di comuni, l’approvazione della convenzione spetta alla giunta dell’unione. La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell’unione in caso di coincidenza dell’ambito territoriale.
8. L’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005 , integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.(756)

Periodi soppressi con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 49.

9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a:
a) i processi di programmazione e di partecipazione;
b) l’integrazione socio-sanitaria;
c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati.
10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell’esercizio associato secondo le modalità individuate dalla convenzione.
11. L’esercizio associato opera con personale proveniente dall’azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali.
12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.
13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la zona distretto, l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di cui al comma 1 (757)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 49.

è la giunta dell’unione, integrata dal rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.
14. (758)

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 49.

La Giunta regionale elabora, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 44/2014 , un apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione di cui al presente articolo.
Art. 71
- Dipartimento dell'emergenza urgenza
1. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento dell'emergenza urgenza.
2. Il dipartimento di cui al comma 1, per il raggiungimento delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed i presìdi presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (167)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi (520)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 71.

.
3. Al dipartimento emergenza urgenza è preposto un comitato direttivo, costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, da direttori di unità operativa per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attività del dipartimento e dal responsabile della centrale operativa "118".
4. Il responsabile dei dipartimento emergenza urgenza è nominato, tra i membri del comitato direttivo, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.
5. Le attività del dipartimento emergenza urgenza sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore generale.
6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio insiste una azienda ospedaliera-universitaria, le aziende individuano le modalità di coordinamento delle attività di emergenza e urgenza per le funzioni di base tenendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto
7. Il presidio ospedaliero della azienda ospedaliero-universitaria costituisce il riferimento di area vasta per le attività di emergenza urgenza ad essa attribuite, secondo modalità stabilite dagli strumenti di programmazione di area vasta.
8. Nelle aziende sanitarie è attivata apposita struttura organizzativa professionale, corrispondente alla funzione operativa denominata medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, dedicata in forma stabile alle attività del pronto soccorso (521)

Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 71.

e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza (520)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 71.

.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.

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Note soppresse.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 6. La Corte si è pronunciata, nuovamente sull'articolo 59 come interpretato, in via incidentale con Sito esternosentenza n. 86 del 4 aprile 2008 dichiarando infondate le questioni sollevate. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza 181 del 5 maggio Sito esterno2006 ha dichiarato infondata la questione sollevata nei confronti dell'articolo.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 16.

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Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 18.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 13.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 51.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 54.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10; ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015 , n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 57.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 58.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 60, ed ora così sostituito conl.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22. Precedentemente all'abrogazione, la Corte costituzionale si era pronunciata, con Sito esternosentenza n. 181 del 5 maggio 2006 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

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Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 16, poi sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 89; infine così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 70 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 63. .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 64.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.

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Parole prima sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6; e poi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 15, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 4. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25; ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2023, n. 41, art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 26; poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 5. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 19.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 34.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36; ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 47; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 48.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Nota soppressa.

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Numero prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 52; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 53, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 64. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Note soppresse.

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Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

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Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70,ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76; poi l'articolo è abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 83.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90, ed ora così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.

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Nota soppressa.

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Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 96.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 102.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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L'allegato così sostituito dall'art. 144 bis, inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 18.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 79; poi sostituito con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 60 ; infine così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 71 .

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 15.

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Note soppresse.

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L'allegato A è stato prima modificato con del. c.r. 10 febbraio 2010, n. 18, poi modificato con del. c.r. 28 settembre 2010, n. 69, ed ora così modificato con del. c.r. 25 febbraio 2015, n. 14.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 12.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 59.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 129. Infine comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 36.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 3.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 7.

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Nota soppressa.

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In relazione agli organi sanitari si veda quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 119.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 130.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 .

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 70.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 15.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 30.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 31, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 32, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 38 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 33, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 33.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 34.

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’ articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’ articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 3; e poi abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 11.

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Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 5.

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Vedi la l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 6 – Norme di prima applicazione.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 11.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 17.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 32.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 33.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47; poi abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 53.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 57.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 58.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 60.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 61.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 64.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 70.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 76.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 77.

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Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 80.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 30.

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Allegato così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 17; ed ora così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 3; poi soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma aggiunto l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 13 .

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Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 24 .

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Articolo prima inserito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 25 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 75 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 51 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 57.

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 15 e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019 , n. 3, art. 61 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Per la fase transitoria vedasi l' art. 142 undecies .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 59 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 60 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 1.

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Articolo così sostituito c on l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 art. 51 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art.49.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 1 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 4 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 63 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 10 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 66 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 12 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 67 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 69 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.