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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,, supplemento n. 40, del 7 marzo 2005

Capo III
- Funzioni consultive del governo clinico
Art. 43
1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:
a) Organizzazione toscana trapianti;
c) Centro regionale sangue;
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
e) Centro regionale per la medicina integrata;
f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione nel rispetto della specifica normativa vigente (669)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 54.

:
a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;
b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;
c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;
d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 bis; (724)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 62.

e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende.
Art. 43 bis
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno (725)

Articolo inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 63.

1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 44
- Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali è organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:
a) la rappresentanza medica è costituita da ventisette membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera; tale rappresentanza è composta da diciotto dirigenti medici ospedalieri, scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto aziendale, da tre medici dirigenti delle attività extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione, da quattro medici convenziona ti, di cui due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti, un rappresentante delle medicine complementari;
b) da quattro a sei componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;
c) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico che assicurino la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;
d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.
2. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 1, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti:
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici dipendenti ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b) tutti gli altri laureati del ruolo sanitario dipendenti dell'azienda unità sanitaria locale;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 1, lettera c) tutto il personale di assistenza infermieristica dell'azienda unità sanitaria locale;
d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 1, lettera d), tutto il personale tecnico sanitario, di riabilitazione e della prevenzione (461)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 41.

dell'azienda unità sanitaria locale;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici convenzionati con l'azienda sanitaria.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nel rispetto, comunque, del principio di rappresentatività delle attività ospedaliere ed extraospedaliere di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.
5. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.
6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati. (548)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 7.

Art. 45
- Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie è organismo elettivo, presieduto dal direttore sanitario, che ne è membro di diritto.
2. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9, ascrivibili a ciascuna componente.
3. La componente elettiva è così articolata:
a) venti medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliera ed universitaria di cui due rappresentanti delle medicine complementari; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti; i candidati sono scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste nello statuto aziendale;
b) tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale;
c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati, in misura pari tra la componente universitaria e quella ospedaliera; (462)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 42.

d) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico;
e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.
4. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 3, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti :
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 3, lettera a), tutti i medici ospedalieri e tutti i medici universitari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo sanitario dell'azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati universitari;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 3, lettera d), tutto il personale di assistenza infermieristica della azienda ospedaliero-universitaria;
d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 3, lettera e) tutto il personale tecnico sanitario e di riabilitazione della azienda ospedaliero-universitaria;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati con le aziende unità sanitarie locali dell'area vasta di riferimento, di cui al comma 3, lettera b), tutti i medici convenzionati con l'azienda.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.
7. Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della rappresentanza medica, si verifichi uno squilibrio tra componente ospedaliera e componente universitaria, in ottemperanza del principio della pariteticità delle componenti, di cui al comma 2, il membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il minor numero di voti al momento dell'elezione è sostituito dal primo dei non eletti della componente in difetto; il direttore generale procede alla sostituzione; in assenza di dirigenti non eletti della componente in difetto, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
8. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.
9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera a), in sede di insediamento, il direttore generale può designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale. (463)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 42.

10. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.(549)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 8.

Art. 46
- Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli 22 , 23 , 24 e 50 , nonché sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto delegato; il consiglio dei sanitari si esprime entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio dei sanitari.
2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la scadenza.
3. Il consiglio dei sanitari è convocato dal direttore sanitario che lo presiede; nella prima seduta il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto tre vice presidenti, di cui due medici, appartenenti, nell'azienda ospedaliero-universitaria, a ciascuna delle componenti di cui all' articolo 45 , comma 3, lettera a); i candidati alla vice presidenza devono provenire dalla componente elettiva del consiglio. (464)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 43.

4. Le sedute del consiglio sono valide solo in caso di partecipazione, in prima convocazione, di almeno la metà dei componenti; le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
Art. 47
- Elezioni del consiglio dei sanitari
1. Le modalità di elezione del consiglio dei sanitari ed i relativi criteri di selezione dei candidati, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale.
2. Il regolamento assicura il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ed all' articolo 45 , comma 3, lettera a).
Art. 48
- Collegio di direzione delle aziende sanitarie (465)

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 44.

Abrogato.
Art. 49
Abrogato.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.

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Note soppresse.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 6. La Corte si è pronunciata, nuovamente sull'articolo 59 come interpretato, in via incidentale con Sito esternosentenza n. 86 del 4 aprile 2008 dichiarando infondate le questioni sollevate. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza 181 del 5 maggio Sito esterno2006 ha dichiarato infondata la questione sollevata nei confronti dell'articolo.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 16.

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Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 18.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 13.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 51.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 54.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10; ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015 , n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 57.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 58.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 60, ed ora così sostituito conl.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22. Precedentemente all'abrogazione, la Corte costituzionale si era pronunciata, con Sito esternosentenza n. 181 del 5 maggio 2006 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

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Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 16, poi sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 89; infine così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 70 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 63. .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 64.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.

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Parole prima sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6; e poi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 15, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 4. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25; ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2023, n. 41, art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 26; poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 5. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 19.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 34.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36; ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 47; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 48.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Nota soppressa.

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Numero prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 52; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 53, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 64. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Note soppresse.

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Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

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Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70,ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76; poi l'articolo è abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 83.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90, ed ora così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.

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Nota soppressa.

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Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 96.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 102.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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L'allegato così sostituito dall'art. 144 bis, inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 18.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 79; poi sostituito con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 60 ; infine così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 71 .

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 15.

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Note soppresse.

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L'allegato A è stato prima modificato con del. c.r. 10 febbraio 2010, n. 18, poi modificato con del. c.r. 28 settembre 2010, n. 69, ed ora così modificato con del. c.r. 25 febbraio 2015, n. 14.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 12.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 59.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 129. Infine comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 36.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 3.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 7.

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Nota soppressa.

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In relazione agli organi sanitari si veda quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 119.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 130.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 .

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 70.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 15.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 30.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 31, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 32, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 38 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 33, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 33.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 34.

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’ articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’ articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 3; e poi abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 11.

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Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 5.

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Vedi la l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 6 – Norme di prima applicazione.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 11.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 17.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 32.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 33.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47; poi abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 53.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 57.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 58.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 60.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 61.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 64.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 70.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 76.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 77.

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Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 80.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 30.

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Allegato così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 17; ed ora così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 3; poi soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma aggiunto l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 13 .

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Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 24 .

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Articolo prima inserito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 25 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 75 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 51 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 57.

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 15 e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019 , n. 3, art. 61 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Per la fase transitoria vedasi l' art. 142 undecies .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 59 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 60 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 1.

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Articolo così sostituito c on l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 art. 51 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art.49.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 1 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 4 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 63 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 10 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 66 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 12 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 67 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 69 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.