3 bis.
3 ter.
3 quater.
1.
2.
3.
1 bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
4 bis.
4 ter.
4 quater.
5.
6.
1 bis.
4. quinquies.
4 sexies.
4 septies.
4 octies.
1.
2.
3.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2 bis.
4 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
2.
2 bis.
2 ter.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
4 bis.
2 bis.
3 bis.
1 bis.
Art. 32
1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del titolo V.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
6 bis.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1 bis.
1 ter.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Capo III bis
Art. 49 bis
1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:
a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;
b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;
c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell'appropriatezza e della valutazione dei risultati;
d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.
3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:
a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;
b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;
c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;
d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.
4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 49 ter
1. L’Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:
b) Ufficio di coordinamento;
c) Comitato tecnico scientifico.
Art. 49 quater
1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l'Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;
b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'ordine del giorno dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;
c) sovrintende all’attuazione del programma dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull’attività dell'organismo;
e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.
Art. 49 quinquies
1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:
b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43;
c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico;
d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;
g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;
h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;
i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;
l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato.
2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 43;
b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all'operatività delle diverse strutture del governo clinico;
c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;
e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.
3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento.
4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
Art. 49 sexies
1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:
a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43;
b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;
c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;
e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell’ARS e dell’Agenzia regionale di protezione ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione regionale di bioetica.
4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:
a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e su problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o interprofessionale o comunque di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;
c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;
d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
e) approvazione, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, del programma annuale di attività e del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico.
5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
6. Su iniziativa del coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato tecnico scientifico.
7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, costituti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla materia in discussione.
8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel proprio seno i sei componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettera d).
Art. 49 septies
1. La Giunta regionale garantisce all’Organismo toscano per il governo clinico, nell’ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato supporto tecnico-professionale e amministrativo.
2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, attraverso il suo dirigente, che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico (728) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 66.
, da un funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell’Organismo toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto. Art. 49 octies
1. Al Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell’organismo, della complessità delle attività svolte e dell’impegno richiesto per lo svolgimento del compito.
2. Ai componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 . Art. 49 novies
1. Il regolamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Comitato stesso.
2. Il regolamento definisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.
Art. 49 decies
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’Osservatorio per le professioni sanitarie.
2. L’Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell’identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all’ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.
3. L’Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all’articolo 51, comma 3;
b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, comma 7;
c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;
d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
e) elaborazione di indirizzi inerenti all'integrazione delle competenze professionali;
f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). 4. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:
a) l’assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;
e) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico;
f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale.
5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprano, al momento della designazione, cariche sindacali nazionali o regionali.
6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell’Osservatorio per le professioni sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.
7. I componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.
8. Qualora sia accertata l’esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’interessato dall’incarico di componente l’Osservatorio per le professioni sanitarie.
9. Il presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l'Osservatorio per le professioni sanitarie ;
b) predispone l'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie ;
c) sovrintende ai lavori dell’Osservatorio per le professioni sanitarie.
10. L'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa del presidente o su richiesta del Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico o di almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti.
11. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di supporto del presidente, costituito:
b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di vicepresidenti;
c) dal Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.
12. L’Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell’ufficio di presidenza, il regolamento interno, in cui sono definite le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio stesso.
13. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’
articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 , convertito dalla
l. 122/2010 . 1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
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5.
6.
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1.
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3.
1.
2.
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2.
3.
4.
5.
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10.
11.
12.
13.
14.
6 bis.
6 ter.
6 quater.
6 quinquies.
6 sexies.
6 septies.
1.
2.
3.
4.
3 bis.
2.
3.
4.
4 bis.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 64 bis
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati; (496) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, (497) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 59.
è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile. 4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
2 bis.
Art. 64 ter
Abrogato.
2 bis.
2 ter.
2 quater.
2 quinquies.
1.
2.
2 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
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5.
6.
3 bis.
3 ter.
5 bis.
6 bis.
2 bis.
3 bis.
6 bis.
6 ter.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Capo III ter
Art. 71 vicies semel
1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.
Art. 71 vicies bis
1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.
2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.
Art. 71 vicies ter
1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:
a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;
b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;
c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;
d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;
e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.
Art. 71 vicies quater
1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.
2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’
articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/11 92, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto. Art. 71 vicies quinquies
1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.
Art. 71 vicies semel
1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.
2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.
1.
2.
Art. 71 vicies bis
1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.
2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.
1.
2.
3.
Art. 71 vicies ter
1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:
a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;
b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;
c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;
d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;
e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.
1.
Art. 71 vicies quater
1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.
2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’
articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/11 92, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto. 1.
2.
Art. 71 vicies quinquies
1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.
1.
2.
1.
2.
1 bis.
2 bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
5 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3.
3 bis.
9 bis.
1.
1.
2.
3.
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1.
2.
3.
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5.
6.
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1.
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3.
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8.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.1.
3.2.
2 bis.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.
3.
8.
1.
2.
3 bis.
1.
2.
1 bis.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1 bis.
1 ter.