Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 35
- Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso
1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all' articolo 34 è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:
a) 25 chilometri per le stazioni di cui all' articolo 34 , comma 1, lettera a);
b) 10 chilometri per le stazioni di cui all' articolo 34 , comma 1, lettera b).
2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all' articolo 34 , comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate.
3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata all' articolo 36 , comma 3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PAER (54)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 17.

.
4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all' articolo 34 , comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.
6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all' articolo 34 , in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
7. Il PAER (54)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 17.

può individuare misure di tutela per le stazioni astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo.
8. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile della Toscana e dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PAER (54)

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 17.

, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.
10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è inviata ai comuni interessati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio, n. 24, art 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito ccon l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.