Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 3
- Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza
1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;
d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;
e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all' articolo 4 , comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.