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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Norme generali in materia di tributi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 3
- Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza
1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;
d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;
e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all' articolo 4 , comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 .

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 4.

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Parole così sostituite conl.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 41.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 149.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.