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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Capo VIII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
- Disposizione finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007.
2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni.
3. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione, per competenza e cassa per uguale importo, al bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007:
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 (Delega dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Art. 20
- Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativi in corso relativi ad opere per cui, alla data della sua entrata in vigore, risultino già apposti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio. Per tali opere continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 20 bis
Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 47/2016 (9)

Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47, art. 8.

1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all’articolo 10, commi 7 e 9, e all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.