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Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005

Art. 5
- Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'Sito esternoarticolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 8.

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Abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 47 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 41 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.