Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 11
- Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio. L'autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.
Note del Redattore: