Menù di navigazione

INDICE

chudere cartella Titolo I - LA REGIONE TOSCANA
Art. 1 - La Regione Toscana
Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Finalità principali
Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti
chudere cartella Titolo II - GLI ORGANI DELLA REGIONE
chudere cartella Capo I - Il consiglio
chudere cartella Sezione I - Elezioni e funzioni
Art. 6 - Elezione
Art. 7 - Entrata in carica e durata
Art. 8 - Insediamento del consiglio
Art. 9 - Prerogative dei consiglieri
Art. 10 - Ruolo delle minoranze
Art. 11 - Funzioni del consiglio
chudere cartella Sezione II - Organizzazione
Art. 12 - Presidente del consiglio regionale
Art. 13 - Funzioni del presidente del consiglio
Art. 14 - Ufficio di presidenza
Art. 15 - Funzioni dell'ufficio di presidenza
Art. 16 - Gruppi consiliari
Art. 17 - Presidenti dei gruppi consiliari
Art. 18 - Commissioni consiliari
Art. 19 - Poteri delle commissioni permanenti
Art. 19 bis - Commissione politiche europee e relazioni internazionali
Art. 20 - Commissione di controllo
Art. 21 - Commissioni d'inchiesta
chudere cartella Sezione III - Funzionamento
Art. 22 - Regolamento interno del consiglio
Art. 23 - Potere di iniziativa
Art. 24 - Programmazione dei lavori
Art. 25 - Convocazione
Art. 26 - Modalità delle deliberazioni
Art. 27 - Pubblicità delle riunioni
Art. 28 - Autonomia del consiglio
chudere cartella Capo II - Il Governo
chudere cartella Sezione I - Gli organi
Art. 29 - Organi di governo
Art. 30 - Indennità
chudere cartella Sezione II - Il presidente della giunta
Art. 31 - Elezione
Art. 32 - Programma di governo e formazione della giunta
Art. 33 - Durata in carica
Art. 34 - Funzioni
Art. 34 bis - Sottosegretario alla presidenza
chudere cartella Sezione III - La giunta
Art. 35 - Composizione
Art. 36 - Durata in carica
Art. 37 - Funzioni
Art. 38 - Organizzazione
chudere cartella Titolo III - LE FONTI NORMATIVE
Art. 39 - Elenco delle fonti
Art. 40 - Procedimento legislativo
Art. 41 - Promulgazione
Art. 42 - Regolamenti
Art. 43 - Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 44 - Qualità delle fonti normative
Art. 45 - Controllo sulle leggi
chudere cartella Titolo IV - L'AMMINISTRAZIONE
Art. 46 - Programmazione
Art. 47 - Organismi di studio e di ricerca
Art. 48 - Concertazione o confronto
Art. 49 - Bilanci
Art. 50 - Enti dipendenti
Art. 51 - Società ed associazioni
Art. 52 - Uffici e personale
Art. 53 - Dirigenti
Art. 54 - Procedimento amministrativo e diritto di accesso
chudere cartella Titolo V - ORGANI DI TUTELA E GARANZIA
Art. 55 - Commissione per le pari opportunità
Art. 56 - Difensore civico
Art. 57 - Collegio di garanzia
chudere cartella Titolo VI - IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
Art. 58 - Principio di sussidiarietà
Art. 59 - Sussidiarietà sociale
Art. 60 - Autonomie funzionali
Art. 61 - Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 62 - Sussidiarietà istituzionale
Art. 63 - Regolamenti degli enti locali
Art. 64 - Risorse finanziarie
Art. 65 - Concorso degli enti locali
Art. 66 - Consiglio delle autonomie locali
Art. 67 - Seduta congiunta
chudere cartella Titolo VII - GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 68 - Rapporti con le altre regioni
Art. 69 - Rapporti con lo Stato
Art. 70 - Rapporti con l'Unione europea
Art. 71 - Relazioni internazionali
chudere cartella Titolo VIII - LA PARTECIPAZIONE
Art. 72 - Principi
Art. 73 - Dovere di informazione
Art. 74 - Iniziativa popolare
Art. 75 - Referendum abrogativo
Art. 76 - Referendum consultivo
Art. 77 - Normativa sui referendum
Art. 78 - Ammissibilità dei referendum
chudere cartella Titolo IX - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79 - Modifica dello Statuto
Art. 80 - Entrata in vigore
Art. 81 - Norme transitorie
Art. 82 - Differenza di genere

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.