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Titolo VI
IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
Art. 58
Principio di sussidiarietà
1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Art. 59
Sussidiarietà sociale
1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.
2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
Art. 60
Autonomie funzionali
1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.
Art. 61
Conferenza permanente delle autonomie sociali
1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.
Art. 62
Sussidiarietà istituzionale
1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.
Art. 63
Regolamenti degli enti locali
1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.
Art. 64
Risorse finanziarie
1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'Sito esternoarticolo 119 Sito esternodella Costituzione , al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.
Art. 65
Concorso degli enti locali
1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall' Sito esternoarticolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.
Art. 66
Consiglio delle autonomie locali
1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 67
Seduta congiunta
1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.