Menù di navigazione
Titolo V
ORGANI DI TUTELA E GARANZIA
Art. 55
Commissione per le pari opportunità
1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 117, comma settimo, della Costituzione .
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.
Art. 56
Difensore civico
1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.
Art. 57
Collegio di garanzia
1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55, art. 1.

6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.