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Titolo IV
L'AMMINISTRAZIONE
Art. 46
Programmazione
1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.
Art. 47
Organismi di studio e di ricerca
1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.
Art. 48
Concertazione o confronto (17)

Nota soppressa.

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvar e specifici atti di indirizzo.
Art. 49
Bilanci
1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.
Art. 50
Enti dipendenti
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.
Art. 51
Società ed associazioni
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 50 , comma 2.
Art. 52
Uffici e personale
1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.
Art. 53
Dirigenti
1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica.
4. E' applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.
Art. 54
Procedimento amministrativo e diritto di accesso
1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.