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Sezione III
Funzionamento
Art. 22
Regolamento interno del consiglio
1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.
Art. 23
Potere di iniziativa
1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.
2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.
Art. 24
Programmazione dei lavori
1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
Art. 25
Convocazione
1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.
Art. 26
Modalità delle deliberazioni
1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.
Art. 27
Pubblicità delle riunioni
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.
Art. 28
Autonomia del consiglio
1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.
Sezione III
La giunta
Art. 35
Composizione
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.
Art. 36
Durata in carica
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell' Sito esternoarticolo 33 .
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.
Art. 37
Funzioni
1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 38
Organizzazione
1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.