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Sezione II
Organizzazione
Art. 12
Presidente del consiglio regionale
1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art. 13
Funzioni del presidente del consiglio
1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.
Art. 14
Ufficio di presidenza
3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art. 15
Funzioni dell'ufficio di presidenza
1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.
Art. 16
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l’unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali. (23)

Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56, art. 1.

3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.
Art. 17
Presidenti dei gruppi consiliari
1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
Art. 18
Commissioni consiliari
1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
Art. 19
Poteri delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'Sito esternoarticolo 9 , commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.
Art. 19 bis
Commissione politiche europee e relazioni internazionali (29)

Articolo inserito con legge statutaria regionale 26 giugno 2020, n. 46, art. 1.

1. Ai sensi dell’articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
Art. 20
Commissione di controllo
1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'Sito esternoarticolo 18 , ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
Art. 21
Commissioni d'inchiesta
1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.
Sezione II
Il presidente della giunta
Art. 31
Elezione
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
Art. 32
Programma di governo e formazione della giunta
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.
Art. 33
Durata in carica
1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'Sito esternoarticolo 126, comma primo, della Costituzione .
Art. 34
Funzioni
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 34 bis
1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.