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Art. 51
Società ed associazioni
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 50 , comma 2.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.