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Art. 33
Durata in carica
1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'Sito esternoarticolo 126, comma primo, della Costituzione .

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.