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Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 21

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 7 febbraio 2005

Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “
tre
” è sostituita dalla parola: “
cinque
” e la parola: “
triennio
” è sostituita dalla parola: “
quinquennio
”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: “
la capacità
” sono sostituite dalle parole: “
il volume
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.
Art. 3
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.