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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Capo IV
- NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 21
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:
a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;
c) i limiti di cattura della fauna ittica;
d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
h) le tabellazioni;
i) il recupero del novellame;
2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
- Elenco delle specie di fauna ittica
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.
Art. 23
- Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti (39)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 95.

finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;
b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;
d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.
3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:
a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;
b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per territorio provinciale. (41)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 95.

4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 24
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);
b) lettera c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 );
f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica " legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 " Modifiche ed integrazioni);
g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");
h) lettera c) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
Art. 25
- Norme transitorie
1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.
Art. 26
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis. (42)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 96.

2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale. (43)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 96.

Art. 27
- Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 21 .

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

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Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.