Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 8
- Ripartizione del gettito fra le aziende e fondi per prestiti agli studenti
1. Ai fini dell'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore il gettito complessivo della tassa regionale è ripartito fra le aziende in coerenza con gli atti di programmazione regionale e indipendentemente dagli introiti realizzati da ciascuna di queste.
2. Per l'attivazione e l'erogazione dei prestiti agli studenti le aziende per il diritto allo studio universitario possono costituire, presso banche convenzionate, appositi fondi di rotazione e di garanzia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.