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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 8
- Ripartizione del gettito fra le aziende e fondi per prestiti agli studenti
1. Ai fini dell'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore il gettito complessivo della tassa regionale è ripartito fra le aziende in coerenza con gli atti di programmazione regionale e indipendentemente dagli introiti realizzati da ciascuna di queste.
2. Per l'attivazione e l'erogazione dei prestiti agli studenti le aziende per il diritto allo studio universitario possono costituire, presso banche convenzionate, appositi fondi di rotazione e di garanzia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.