Menù di navigazione

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 5
- Rapporti con gli istituti
1. Le aziende sottoscrivono con gli istituti intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti, per il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all' articolo 6 e per la comunicazione da parte delle aziende agli istituti degli elenchi degli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.