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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 3
- Versamento della tassa regionale
1. La tassa regionale è versata alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all' articolo 9 della l.r. 32/2002 , di seguito denominate aziende, competenti ai sensi dell' articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 ).
2. Le modalità di versamento della tassa regionale sono stabilite dalle aziende d'intesa con gli istituti, nell'ambito dei rapporti di cui all' articolo 5
3. Il pagamento della tassa regionale non è ulteriormente dovuto in caso di trasferimento dello studente, nello stesso anno accademico, da un istituto ad un altro della Toscana.
4. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.
5. Gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.
6. Per gli studenti che hanno presentato domanda per le prestazioni il cui beneficio comporta l'esonero dalla tassa regionale, il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo successivo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.