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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 2
- Definizione di istituti e di corsi di studio
1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:
a) le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;
b) le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) con sede legale in Toscana;
c) le scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università. (1)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 36.

2. Ai fini della presente legge si intendono per corsi di studio:
a) per le Università: i corsi di laurea, i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione dell'area medica di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE);
b) per le Accademie di belle arti e per l'Istituto superiore industrie artistiche: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) nonché i corsi di diploma previsti dagli ordinamenti didattici previ genti alla riforma di cui alla Sito esternol. 508/99 ;
c) per il Conservatorio statale di musica e per gli Istituti musicali pareggiati: i corsi che rilasciano gli specifici diplomi accademici di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 5, della l. 508/99 , ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
d) per la Scuola superiore per mediatori linguistici: i corsi ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che rilasciano titoli equipollenti ai titoli di studio universitari.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.