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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 13
- Norma finale
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione dall'anno 2005 per i versamenti dovuti relativamente all'anno accademico 2005/2006.
2. Il pagamento della tassa regionale negli istituti di cui all' articolo 2 , comma 1, lettere e) ed f), decorre dallo stesso anno accademico di attivazione di corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti didattici.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.