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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 11
- Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. La tassa di cui all'articolo 190, comma 1, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in una Università avente sede in Toscana, è determinata in euro 103,00.
2. L'effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.