Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 10
- Norma contabile
1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all' articolo 9 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso le singole aziende, iscrive in entrata del proprio bilancio le somme di cui all' articolo 9 , comma 1, lettera c) e le destina all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.
2. La tassa regionale introitata dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni alle singole aziende.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.