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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 10
- Norma contabile
1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui all' articolo 9 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso le singole aziende, iscrive in entrata del proprio bilancio le somme di cui all' articolo 9 , comma 1, lettera c) e le destina all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.
2. La tassa regionale introitata dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni alle singole aziende.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 36.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.