Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 1
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
1. Gli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico degli istituti di cui all' articolo 2 , comma 1, compresi i corsi che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori regione, sono tenuti al pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata tassa regionale, istituita dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della l. 549/1995 , il gettito della tassa regionale è interamente destinato alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all' articolo 9 , comma 4, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.