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Art. 6
- Rete del benessere
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b).

Note del Redattore:

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La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 98.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 99.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.