Menù di navigazione
Art. 5
- Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 4 (4)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 100.

, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.
4. Entro centottantagiorni dall’entrata in vigore del presente comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all’Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata. (5)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 100.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 98.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 99.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.