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Art. 3
- Formazione
1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un corso di formazione (2)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 98.

, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.

Note del Redattore:

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La legge è stata modificata con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali). “, successivamente abrogata con l.r. 28 maggio 2008, n. 32 “Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 98.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 99.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 100.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.